SICUREZZA NELLE AZIENDE

Lo studio Moscato redige tutta la documentazione elencata di seguito necessaria per l'adempimento agli obblighi del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) passo per passo, un facile elenco per adempiere agli obblighi o verificare di aver fatto le cose principali previste dal decreto.

NOTA IMPORTANTE

Sono OBBLIGATI agli adempimenti della sicurezza (cioè a tutti i punti seguenti) TUTTE le aziende con dipendenti, le società, gli artigiani e professionisti con dipendenti o con collaboratori familiari.L'art. 3 comma 11 del decreto 81/08 prescrive infatti che le imprese familiari e gli artigiani (senza dipendenti) devono solamente sottostare all'articolo 21 del decreto che impone utilizzo di attrezzature a norma (macchine dotate di conformità: CE o altri) e uso di dispositivi di protezione individuale quando il lavoro lo richiede (DPI, cioè scarpe, tuta, occhiali, cuffie, elmetto, maschere, ecc. ) oltre al tesserino nei lavori in appalto.

Ecco la check list degli obblighi

1. E' stato eletto o nominato il "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Se non l'avete fatto scaricate il modulo e compilatelo: per scaricare il modulo Per avvisare i lavoratori sul loro diritto ad eleggere il RLS potete affiggere l'avviso scaricabile

Se nessun lavoratore si candidasse compilare ugualmente il modulo indicando "nessun candidato" e "nessun eletto" e facendolo firmare a tutti i lavoratori. In questo caso sarà possibile incaricare un rappresentante territoriale "esterno" (RLST) e annualmente il datore di lavoro dovrà versare in un Fondo INAIL 2 ore di busta paga per ogni lavoratore [art. 48, comma 3 e art. 52, comma 2, lerttera a].

Il nome del rappresentante dei lavoratori DEVE essere comunicato all'Inail, anche in caso di nuova nomina (obbligo dal 16 agosto 2009) [art. 18, comma 1, lerttera aa]. Non è necessaria la comunicazione se non viene eletto oppure viene incaricato il Rappresentante Territoriale.

Il RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore e corsi di aggiornamento: minimo di 4 ore l'anno se l'azienda ha da 15 a 50 lavoratori, e 8 ore l'anno se l'azienda ha più di 50 lavoratori [art. 37, comma 11].

N.B. Il corso deve essere necessariamente svolto con la partecipazione dei comitati Paritetici territoriali (CPT), o organismi bilaterali o associazioni di categoria, [vedi art. 37, comma 12].

La sanzione per non aver formato il RLS è: ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da 1315,20 a 5699,20 €.

La sanzione per non aver comunicato il nome del RLS all'INAIL è: sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 €.

2. E' stato nominato il "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione"? Il cosiddetto RSPP?

Il datore di lavoro si può autonominare solo nelle aziende artigiane e industriali (compresi i trasporti) fino a 30 addetti, agricoltura fino a 10 addetti, altre aziende fino a 200 addetti (vedi all. II del D.Lgs. 81/2008) comunque non rientranti fra quelle citate all'art. 31, comma 6 (cioè non a "rischio rilevante": centrali elettriche, radiazioni, esplosivi). In questo caso il datore di lavoro DEVE frequentare un corso di formazione di 16, 32 o 48 ore (in base al rischio) + corsi di aggiornamento ogni 5 anni. Negli altri casi DEVE essere nominato un dipendente o un RSPP esterno (ma dotati di diploma e corso di 60-100 ore in base al settore di attività).

Se non è stato ancora fatto il corso contattatemi

La sanzione per non aver nominato il RSPP è: ARRESTO da 3 a 6 mesi o AMMENDA da 2740 a 7014,40 €.

2a. L'RSPP ha frequentato il corso di formazione?

Se non l'ha fatto prenotatevi senza impegno al corso di formazione per RSPPL'RSPP dovrà anche frequentare corsi di aggiornamento ogni 5 anni della durata di 6, 10 o 14 ore in base al livello di rischio dell'attività.

Attenzione: la prima scadenza per chi ha già frequentato il corso prima di luglio 2012 è fissata il 10/01/2017.

La sanzione per non aver frequentato il corso RSPP è: ARRESTO da 3 a 6 mesi o AMMENDA da 2740 a 7014,40 €.

3. E' stato nominato il Medico Competente in medicina del lavoro?

Nominare il medico è obbligatorio SOLO SE i lavoratori sono esposti a particolari rischi come: chimici (sostanze pericolose, cancerogene, polveri, cemento, oli, ecc.); fisici (spostano manualmente pesi, rumore, vibrazioni, movimenti ripetitivi, ecc.); o biologici (sanità, allevamenti, macelli, depuratori, estetiste, laboratori, rifiuti, ecc.).

E' comunque obbligatorio sottoporre a visita di idoneità i lavoratori (prima o immediatamente dopo l'assunzione).

La sanzione per non aver nominato il medico competente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1644 a 6576 €

4. Sono stati nominati gli addetti antincendio ed al primo soccorso

Se non l'avete fatto contattatemi per la nomina addetti antincendio e nomina addetti al primo soccorso

Attenzione: dal 29/08/2009 nelle aziende con oltre 5 lavoratori il datore di lavoro NON PUO' PIU' autonominarsi addetto alla prev. incendi e primo soccorso e pertanto dovra' nominare anche uno o piu' dipendenti (modifica introdotta con il D.Lgs. 160/09, art. 34 c. 1-bis).

La sanzione per non aver nominato gli addetti è: ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da 822 a 5260,80 €.

4a. Gli Addetti alla Prevenzione Incendi e gli Addetti al Primo Soccorso hanno frequentato il CORSO DI FORMAZIONE?

Se non l'hanno fatto iscriveteli al corso di formazione.

Gli addetti al Primo Soccorso devono frequentare un corso di aggiornamento TRIENNALE. Per gli Addetti Antincendio non e' ancora stata stabilita una scadenza, c'e' solo una circolare dei Vigili del Fuoco che indica le durate e gli argomenti da trattare.

La sanzione per non aver formato gli addetti è: ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da 1315,20 a 5699,20 €.

5. E' stata fatta la "Valutazione dei rischi" in azienda e relativo DOCUMENTO (DVR)?

La valutazione dei rischi DEVE considerare TUTTI i seguenti aspetti:

  • Ambienti di lavoro (locali, pavimenti, finestre, scale, ecc.);
  • Macchine, attrezzature e impianti;
  • RISCHI FISICI (tra cui rumore e vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, lavoro al videoterminale, movimenti ripetitivi, radiazioni ottiche artificiali, ecc.);
  • RISCHIO CHIMICO (uso di prodotti chimici pericolosi, polveri, fumi, nebbie, ecc.);
  • RISCHIO BIOLOGICO (allevamenti, macelli, laboratori, infermieri, ecc.);
  • RISCHIO AGENTI CANCEROGENI (polveri di legno duro, amianto, ecc.);
  • RISCHIO ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX: presenza di gas o polveri combustibili);
  • LAVORATRICI MADRI E MINORI;
  • DITTE APPALTATRICI e rischi da interferenza (DUVRI)
  • CAMPI ELETTROMAGNETICI (dal 30 aprile 2008)
  • STRESS LAVORO-CORRELATO (dal 31 dicembre 2010)
  • ROA: Radiazioni Ottiche Artificiali ( raggi ultravioletti, infrarossi, Laser) (dal 2012)
  • RISCHIO FULMINAZIONE (da marzo 2013)

Il documento di valutazione dei rischi DEVE avere "data certa" (cioe' timbrato da un ufficio postale o uff.registro/notaio oppure recare le firme dal datore di lavoro, dall'RSPP. dal rappres. lavoratori e dal medico (ove nominato). Attenzione: se manca la firma del RLS (perche' non nominato) il documento deve obbligatoriamente essere timbrato.

Il documento DEVE essere aggiornato entro 30 giorni in caso di modifiche significative del ciclo produttivo (nuove macchine, prodotti chimici o altro) o in caso di infortuni gravi o su richiesta del medico competente o dell'organo di controllo) e NON ogni 1 o 2 anni come vi vengono a dire!

La sanzione per non aver effettuato la valutazione dei rischi o per avere un documento di valutazione dei rischi incompleto o non aggiornato è: ARRESTO da 3 a 6 mesi o AMMENDA da 2740 a 7014,40 €.

6. E' stata fatta la formazione sulla sicurezza e igiene sul luogo di lavoro per TUTTI i lavoratori?

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

NOVITA' in vigore da gennaio 2013: In base al nuovo accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, i lavoratori devono frequentare corsi di formazione generale e specifica per un totale di 8, 12 o 16 ore, in base al livello di rischio dell'attività.

I lavoratori devono anche frequentare corsi di aggiornamento di 6 ore ogni 5 ANNI.

Per maggiori informazioni compilate il modulo di richiesta contatto, oppure chiamateci al num. (+39) 3386394551. Avrete tutte le delucidazioni possibili.

E' opportuno consegnare libretti formativi in occasione del corso. Un elenco di libretti disponibili (GRATIS). Consegnate 2 libretti: uno generico sulla sicurezza + uno specifico relativo ai rischi del lavoro svolto. Far firmare per ricevuta il modulo che si trova nella sezione

Attenzione: per l'utilizzo di particolari attrezzature (come: carriponte, paranchi, trabattelli, cinture anticaduta, otoprotettori (cuffie o tappi antirumore), ecc. e per alcune mansioni è obbligatorio anche l'addestramento. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Far firmare il modulo di addestramento che si trova nella sezione

Le aziende con 10 o più dipendenti devono effettuare l'esercitazione di emergenza ANNUALE. Far firmare il verbale di avvenuta esercitazione.

La sanzione per la mancata formazione dei lavoratori è: ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da 1315,20 a 5699,20 €.

6a. E' stato fatto corso di ABILITAZIONE per gli operatori di particolari attrezzature (carrelli, PLE, gru, escavatori, ecc.)?

Attenzione: gli "operatori" di alcuni mezzi come carrelli elevatori, ceste, gru, autogrù, trattori agricoli, ecc. DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE dotarsi di attestato di formazione rilasciato da un ente riconosciuto dalla regione

La sanzione per la mancata formazione dei lavoratori è: ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da 1315,20 a 5699,20 €.

7. E' stata fatta la "Riunione periodica per la sicurezza"?

La riunione periodica per la sicurezza è obbligatoria per le aziende con più di 15 lavoratori (non "dipendenti" come era con il D.Lgs. 626/94. Vedi art. 35 D.Lgs. 81/08).

Se non l'avete ancora fatta contattami.

La sanzione per non aver effettuato la valutazione dei rischi è: sanzione amministrativa da 2192 a 7233,60 €.