CERTIFICATO A.P.E.

La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, grazie alla informazione fornita ai proprietari e utilizzatori, dei suoi consumi energetici richiesti per mantenere un determinato clima interno. Essa fa parte delle misure volte alla tutela dell'ambiente, sia per un conseguente freno all'utilizzo delle risorse naturali, sia per un desiderabile contenimento delle emissioni clima alteranti. Si tratta di un documento redatto da un tecnico abilitato, chiamato gergalmente certificatore energetico, che tiene conto della caratteristiche architettoniche dell'edificio, dei prospetti, della zona climatica, dell'affaccio delle singole facciate, del tipo di riscaldamento e di tutto ciò che può influire sui consumi energetici. Diverse nazioni in tutto il mondo hanno creato dispositivi capaci di calcolare l'efficenza energetica degli edifici: l'Unione Europea ha emanato una serie di direttive per dare ai singoli stati membri dispositivi simili per la valutazione energetica.

Per quanto riguarda l'Italia, con l'espressione «certificazione energetica degli edifici», o nella dizione alternativa di «certificazione di rendimento energetico dell'edificio», si intende il processo di produzione di un documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio. Questo documento prendeva inizialmente il nome di «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» (punto d) art.2 Dgls 192/2005) e permette di stabilire criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Il contenimento dei consumi è volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto. Inoltre si vuole promuovere la competitività dei comparti più avanzati del settore attraverso lo sviluppo tecnologico conseguente.

La disciplina complessiva in tema di rendimento energetico dell'edilizia è contenuta nel D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e successive modificazioni e integrazioni. L'attestato di certificazione energetica, redatto secondo le particolari norme e i criteri di cui alla relativa normativa, attestano la prestazione, l'efficienza o il rendimento energetico di un edificio e altresì contiene le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo (art. 2, comma 3, all. A al D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311). Con il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 la denominazione dell'attestato appena citato è stato modificato in «attestato di prestazione energetica». La 2006/32/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 115/2008, che introduce le UNI TS 11300) ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri, riducendo i consumi del 9%

Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)

E' un documento molto importante che un immobile deve avere in quanto definisce diversi aspetti intrinsechi ed estrinsechi dell'edificio stesso, in primo luogo da un indicazione, sia che l'immobile sia di nuova costruzione o di vecchia manifattura, precisa di quanto incidono i vari servizi energetici come ad es. una caldaia a metano un bollitore elettrico ecc. per far si che si abbia un indice di qualità della fattura del manufatto stesso oltre che in termini di consumo energetico, in oltre è importantissimo ai fini di una stima immobiliare perché definisce in maniera precisa e chiara la qualità costruttiva del manufatto in questione.

Valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La sua utilità al momento ha quattro scopi principali:

  • Per il rogito: L'Attestato di Prestazione Energetica di un immobile è richiesto per gli atti notarili di compravendita. Dal 23 dicembre 2013, l'assenza dell'APE comporta sanzioni comprese tra 3.000 e 18.000, a carico di entrambe le parti.
  • Per i contratti d'affitto: Dal 23 dicembre 2013 l'assenza dell'APE comporta sanzioni compresa tra 1.000 e 4.000, a carico di entrambe le parti, che ne rispondono in solido e in pari misura. Le sanzioni sono ridotte della metà per contratti di durata inferiore ai 3 anni.
  • Per l'accesso alle detrazioni del 65% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
  • Per pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.
  • Per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull'energia prodotta da impianti fotovoltaici; è un allegato obbligatorio ai sensi dell'ar. 7 del DM 7 luglio 2012 per gli impianti installati su edifici, che rientrano nel quinto conto energia (entrati in esercizio successivamente al 27 agosto 2012).

L'attestato energetico o "Attestato di Prestazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in un'apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.

L'attestato di prestazione energetica non è obbligatorio nei seguenti casi:

  • Immobili destinati a luoghi di culto;
  • Edifici "secondari" come legnaie, portici, piscine, gazebi ecc. e quelli rustici, ovvero senza infissi, rifiniture e impiantistica;
  • Fabbricati non abitativi (garage, cantine, depositi, ecc.);
  • Fabbricati agricoli non residenziali e privi di riscaldamento;
  • Fabbricati isolati con una superficie utile minore di 50 m²;
  • Fabbricati industriali e artigianali particolari riscaldati per esigenze particolari – come le serre - oppure climatizzati tramite la combustione di residui del processo produttivo non utilizzabili in altro modo.

GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI APE

L’APE è previsto per gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione e per quelli esistenti, venduti o locati ad un nuovo locatario. Alcune tipologie di edifici sono escluse dall’obbligo di dotazione dell’APE (ad esempio gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo; gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; ecc.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti devono essere dotati di un APE prima del rilascio del certificato di agibilità e, nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario deve rendere disponibile l’APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l’APE entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, deve inoltre essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’edificio. Copia dell'APE deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
L’inosservanza dei diversi obblighi in materia di APE comporta sanzioni amministrative pecuniarie.

I MODELLI DI RELAZIONE TECNICA

Tre gli schemi della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, relativi alle diverse tipologie di lavori ovvero: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e interventi di riqualificazione energetica.

Si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 192/2005 e s.m.i., nella suddetta relazione tecnica il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal medesimo decreto legislativo. La relazione deve poi essere depositata dal proprietario dell'edificio, o da chi ne ha titolo, presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di titolo abilitativo.

EDIFICIO DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE LA CLASSI ENERGETICHE

Una delle più grandi novità del nuovo APE entrato in vigore nel 2015 ricade nel metodo per determinare la classificazione. Le precedenti linee guida definivano la scala da A a G secondo i Gradi Giorno (GG) del comune dove si trovava l'immobile e secondo il rapporto S/V (superficie disperdente/volume riscaldato).

Dal 1 Ottobre 2015 invece la classificazione dipende da un "edificio di riferimento"

L'edificio di riferimento è un edificio identico a quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d’uso e tipologia d’impianto, avente però caratteristiche termiche ed energetiche predeterminate.

In pratica, l’edificio di riferimento serve per determinare il valore di energia primaria limite di legge che l’edificio di progetto deve rispettare e con il quale confrontarsi. Un grande vantaggio nell’utilizzo dell’edificio di riferimento è che i limiti  vengono modellati sull’edifico oggetto dell’intervento.

L'uso dell'edificio di riferimento è già presente in altre procedure come nel caso della normativa americana ASHRAE e nella procedura LEED

Di seguito si riporta la scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente). Di seguito la scala di classificazione degli edifici sulla base dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren:

APE contiene delle “innovazioni comunicative” che lo rendono di più facile comprensione anche ai non addetti ai lavori. L’utilizzo di icone ed “emoticon” aiuteranno gli utilizzatori finali a comprendere meglio la prestazione energetica del proprio edificio/abitazione. All'interno dell'APE, infatti, oltre alla classe energetica, è previsto l'inserimento di un indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro, al netto degli impianti presenti. Tale informazione è fornita nella prima pagina del nuovo APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità, come di seguito riportato:

Sopralluogo obbligatorio

Altro punto interessante è la definizione delle procedure da svolgere per poter redigere l'attestazione energetica dell'immobile. Le nuove linee guida, infatti, definiscono le seguenti operazioni da svolgere “obbligatoriamente”:

  1. l'esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
    • Il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi (se disponibile) dell'attestato di qualificazione energetica;
    • L'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totali e parziali;
    • L'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
  2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.