Di seguito lo studio Moscato riporta alcune delle più importanti novità introdotte del D.Lgs 81/08 per le imprese che operano nei cantieri edili.
ATTIVITÀ EDILI: cantieri temporanei o mobili
rispetto alla legge 626/1994, il d.lgs. 81/2008 ha aggiunto una serie di norme che prevedono una tutela più ampia per i lavoratori che svolgono attività nel settore delle costruzioni.
In particolare le disposizioni si riferiscono alle misure elaborate dal legislatore per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.
Non sono inclusi in questa definizione tutte le attività svolte nella in ambito minerario, nel settore dell’estrazione e dell’immagazzinamento degli idrocarburi, le attività esercitate in mare, e quelle che riguardano la televisione, il cinema o il teatro, a patto che non richiedano l’installazione di un cantiere.
Il Testo Unico ha introdotto anche una serie di novità che riguardano i soggetti inclusi nel campo di applicazione:o Unico ha introdotto anche una serie di novità che riguardano i soggetti inclusi nel campo di applicazione:
- Il responsabile dei lavori può essere lo stesso progettista o il direttore dei lavori;
- Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che già in precedenza non poteva essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici, attualmente non può nemmeno svolgere il ruolo di dipendente o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Per la prima volta si fa riferimento anche alla nozione di impresa affidataria, e di committente. La prima è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Il secondo è invece la persona che commissiona la realizzazione del lavoro. Tra gli obblighi principali del committente o del responsabile dei lavori, rientrano:
Infine sul committente o sul responsabile dei lavori ricade un importantissimo obbligo, cioè la comunicazione, in un periodo anteriore all’inizio dei lavori, della notifica preliminare all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. Questa notifica rappresenta il documento che indica tutti i dati riguardanti il cantiere, compresi i soggetti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.